Architetti: In una circolare i chiarimenti sui parametri per i compensi dopo l'abrogazione delle tariffe

Il Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha, recentemente inviato ai Consigli provinciali una nota avente ad oggetto ...

03/04/2012
Il Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha, recentemente inviato ai Consigli provinciali una nota avente ad oggetto "Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l'architetto ed il cliente".
Nella nota, facendo riferimento alle novità introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, viene precisato che il compenso deve essere pattuito tra cliente ed architetto sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano dopo che il professionista ha reso noto al cliente:
  • il grado di complessità dell'incarico;
  • la previsione dei costi fino alla conclusione dell'incarico;
  • gli estermi della polizza di RC professionale con relativi masimali.

Il Consiglio nazionale, sulla base di quanto sopra indicato consiglia quanto segue:
  • il contratto deve essere redatto in forma scritta e lo stesso deve descrivere l'incarico professionale e ne deve stabilire il compenso, riservandosi di rimodularlo in caso di eventuali varianti o di maggiori onere che dovessero verificarsi per cause impreviste ed imprevedibili all'atto dell'affidamento;
  • l'importo del compenso deve essere stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista deve concordare con il cliente e tali parametri a titolo esemplificativo possono essere:
    • il costo orario relativo alle prestazioni necessarie al rilievo;
    • il costo orario relativo alla produzione gtafica necessaria allo svolgimento della prestazione;
    • il costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi;
    • il costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori;
    • il costo a forfait da integrarsi con l'utile, in maniera dettagliata ed analitica con aggiunta delle spese (a forfait o a piè lista);

Nella nota viene, anche, precisato che per la determinazione del compenso il professionista potrà, ancora, attingere alla tariffa professionale da utilizzare soltanto come termine di valutazione senza utilizzarne tutte le voci ed i valori indicati mentre è fatto divieto agli Ordini provinciali indicare un un unico parametro o una unica tipologia contrattuale in quanto gli stessi verrebbero considerati una via surrettizia per reintrodurre le tariffe.
Per ultimo, il Consiglio nazionale degli Architetti precisa, anche , che per venire incontro alle esigenze degli iscritti produrrà a breve sia in materia di contratti che di parametri di riferimento una serie di strumenti informativi utili come esempi da utilizzare autonomamente e liberamente.

A cura di Gabriele Bivona
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